Art. 93
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((Nello stabilire il diritto di un inscritto all'assegnazione alla 3ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia: I membri di essa che sono ciechi di ambi gli occhi, sordo-muti o cretini; Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo; Quelli che sono affetti da tali infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo; Quelli mancanti di un braccio o di una mano; Quelli che, condannati a pene criminali siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'assegnazione suddetta)).
Testo vigente dal 27 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva