Art. 96
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888. Leggi il testo vigente →
[1]Il sottufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito, ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª categoria, quando, posteriormente al suo arruolamento per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'art. 93, sia egli venuto a trovarsi in uno di quei casi poi quali al momento della leva avrebbe avuto diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, purche' pero' non abbia procurato l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ad un fratello tuttora vivente.
[2]Il passaggio alla 3ª categoria deve essere richiesto con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali e' accordato.
[3]Il paesaggio alla 3a categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa per la applicazione dello articolo 87.
[4]Si riterra' come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per lo arruolamento del militare dinanzi al Consiglio di leva, e quello in cui e' stato effettivamente arruolato, quando per cause non ad esso imputabili non sia stato arruolato nel giorno stabilito per l'esame definitivo del suo mandamento, e venga poi arruolato durante le operazioni della leva stessa.
[5]Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiali siano venuti a trovarsi per una delle circostanze anzidette in uno dei casi sopraccennati, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva