Art. 96
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[1]((Il sottufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito, ove non abbia procurato ad un fratello tuttora vivente l'esenzione dal servizio di lª e di 2ª categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio alla 3ª categoria quando posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'articolo 93, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.
[2]Il diritto al passaggio alla 3ª categoria, per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'articolo 86 non spetta al militare qualora abbia un fratello maggiorenne.
[3]E' modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per applicazione dell'articolo 93 della legge stessa.
[4]Sono pero' considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia agli effetti suindicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione dei figli naturali.
[5]Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed e' quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'articolo 89 ogni qual volta si tratti di applicare l'articolo 87 ai fratelli del militare cui e' stato accordato tale passaggio.
[6]Si riterra' come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale il militare concorre e quello stabilito pel suo arruolamento innanzi al Consiglio di leva, o quello anche dell'effettivo suo arruolamento nella leva stessa, se questo sia stato ritardato per cause non ad esso imputabili.
[7]Il passaggio alla 3ª categoria deve essere domandato dal militare interessato e richiesto inoltre, con atto autentico, dai membri della famiglia a favore dei quali e' accordato.
[8]Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiali siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia sopraccennate possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale)).
Testo vigente dal 27 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva