Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Per la seconda e terza zona di cui al precedente art. 2 l'indennita' di espropriazione del suolo destinato a vie, piazze e giardini, secondo il suddetto piano generale, dovra' sempre ragguagliarsi al puro valore del terreno considerato indipendentemente dalla sua edificabilita'; e cosi' senza riguardo al maggiore valore che l'approvazione o l'esecuzione, anche soltanto parziale, del piano abbia potuto conferire al terreno stesso.
Testo in vigore dal 16 agosto 1912 al 30 giugno 2002
