Che approva il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della citta' di Milano
Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Nell'esecuzione del piano generale il comune di Milano potra' valersi delle facolta' di cui all'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nei limiti indicati nei rispettivi piani particolareggiati di esecuzione per le opere comprese nella 1ª zona fino alla profondita' di metri quaranta per le opere comprese nelle altre due zone.
Testo in vigore dal 16 agosto 1912 al 30 giugno 2002
