Che approva il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della citta' di Milano

Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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Per le strade tanto vicinali, quanto private, non tracciate nel piano generale, che si formeranno nei limiti del piano stesso, le fronti dei nuovi fabbricati dovranno distare dall'asse della strada non meno di metri sei; il loro tracciato dovra' coordinarsi al piano generale e la loro sistemazione e manutenzione dovranno uniformarsi ai regolamenti locali.

Testo in vigore dal 16 agosto 1912 al 30 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-07-12;866~art7 · fonte del testo