Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Sara' provveduto alla esecuzione della presente legge con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale di Nervi ed approvato con R. decreto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 giugno 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Sacchi.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 27 giugno 1912 al 30 giugno 2002
