Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Per le esecuzioni del piano sono fissati i seguenti termini a decorrere dalla promulgazione della presente legge:
[2]per la 1ª sezione anni 5;
[3]per la 2ª sezione anni Il termine fissato per il compimento della prima sezione potra' essere prorogato con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, senza pero' oltrepassare quello fissato per l'attuazione della seconda sezione.
Testo in vigore dal 17 luglio 1912 al 24 agosto 1917
