Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]E' accordata al comune di Cosenza la facolta' di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere del piano, a termini dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[2]A titolo di contributo ciascuno dei proprietari confinanti con le nuove strade o piazze dovra' cedere gratuitamente al Municipio il suolo stradale per la larghezza di cinque metri per ogni fronte di cui sia proprietario e qualora egli non abbia la proprieta' di detto suolo o parte di esso sara' obbligato a rimborsare al Municipio il prezzo che questo dovra' pagare per rendersene acquirente.
Testo in vigore dal 17 luglio 1912 al 30 giugno 2002
