Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]E' concessa al Comune la facolta' di espropriare i beni compresi nelle aree del piano, qualora i proprietari non vi abbiano edificato essi stessi entro due anni dall'apertura delle strade attigue ai beni espropriandi, se trattasi di terreni compresi nella sezione del piano da eseguire in anni 5, ed entro 10 anni per altre parti del piano.
[2]Quando per effetto del contributo di cui all'art. 5, talune aree risultassero del tutto inedificabili ovvero di edificabilita' molto difficile, il Municipio a richiesta dell'interessato avra' l'obbligo di procedere alla espropriazione delle aree stesse, in conformita' della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo in vigore dal 17 luglio 1912 al 30 giugno 2002
