Che approva il piano regolatore di ampliamento della citta' di Cosenza

Art. 9 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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[1]Tutte le contestazioni che potranno sorgere nella esecuzione del piano regolatore di ampliamento, relativamente alla liquidazione delle indennita' di espropriazione e dei contributi di miglioria, saranno inappellabilmente risolute da un collegio arbitrale permanente, che sara' composto da un magistrato del tribunale di Cosenza, designato dal primo presidente della Corte d'appello di Catanzaro, che ne avra' la presidenza, e da due ingegneri nominati dal presidente del tribunale di Cosenza. Oltre l'arbitro, dovra' ciascuna delle dette autorita' nominare un supplente.

[2]Contro il lodo sara' ammesso, oltre all'opposizione per revocazione, il ricorso per cassazione.

[3]La procedura innanzi al collegio arbitrale sara' quella determinata dal R. decreto 24 marzo 1910, n. 158.

Testo in vigore dal 17 luglio 1912 al 30 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;746~art9 · fonte del testo