Art. 25

[1]Ne' il vettore ne' il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il passaporto.

[2]Agli emigranti favoriti, arruolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore, o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potra' sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.

[3]E' vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perche' gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, eccettuato il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.

[4]Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali a norma dell'art. 17, e' esente da ogni tassa di registro e bollo.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art25 · fonte su Normattiva