Art. 27
[1]Il biglietto venduto all'estero da un vettore, o da altri per lui, e intestato a un emigrante che debba imbarcarsi nel Regno da' diritto all'emigrante ad esigere l'imbarco sul primo piroscafo di esso vettore, che parta per la destinazione indicata nel biglietto medesimo.
[2]Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche agli emigranti che viaggiano nelle condizioni previste in questo articolo.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti