Art. 27

[1]Il biglietto venduto all'estero da un vettore, o da altri per lui, e intestato a un emigrante che debba imbarcarsi nel Regno da' diritto all'emigrante ad esigere l'imbarco sul primo piroscafo di esso vettore, che parta per la destinazione indicata nel biglietto medesimo.

[2]Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche agli emigranti che viaggiano nelle condizioni previste in questo articolo.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art27 · fonte su Normattiva