Art. 62
[1]Legge sull'emigrazione-art. 62
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358)) 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 358
10Il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 358 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Nei giudizi innanzi all'autorita' giudiziaria, preveduti nel presente articolo, continua ad avere vigore l'art. 62 della legge (testo unico) 13 novembre 1919, n. 2205, sull'emigrazione e la tutela giuridica degli emigranti".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti