Art. 65
[1]Il Fondo per l'emigrazione e' costituito dalle tasse, dalle pene pecuniarie e dagli altri redditi o proventi, che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti dell'emigrazione.
[2]Il Fondo predetto e' amministrato dal commissario generale dell'emigrazione ed e' messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nello intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pubblichera' ogni anno una relazione, che sara' presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri.
[3]Il Fondo sara' investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.
[4]La parte a cio' destinata e' tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1876, n. 2802.
[5]I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.
[6]Il bilancio del Fondo per l'emigrazione verra' presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.
[7]Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilita' dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 18 giugno 1927, n. 1036
6Il Regio Decreto 18 giugno 1927, n. 1036 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I proventi e le tasse di qualsiasi natura, le multe, le ammende, i rimborsi ed i concorsi stabiliti dal testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n, 2205, e dalle successive disposizioni, sono devoluti allo Stato. Sono parimenti devolute allo Stato tutte le attivita' e le passivita', patrimoniali e finanziarie, pertinenti al fondo per l'emigrazione, restando contemporaneamente soppresso il conto corrente istituito con la Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 65 del succitato testo unico di legge".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti