Art. 10
[1]Gli elenchi delle provincie e dei comuni chiamati a concorrere nelle spese dei porti delle prime tre classi, con le quote a ciascuno assegnate, saranno comunicati ai Consigli delle provincie e dei comuni interessati perche' possano fare le loro osservazioni.
[2]Si reputeranno assenzienti quelle provincie e quei comuni che nel termine di tre mesi dalla data della notificazione non abbiano prodotto opposizioni od osservazioni in contrario.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva