Art. 8
[1]Le spese a carico delle provincie e dei comuni pei porti di prima, seconda e terza classe saranno fra loro ripartite nel modo seguente:
[2]Una meta' a carico della provincia in cui il porto e' situato col concorso delle provincie che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto;
[3]Una meta' a carico del comune in cui il porto e' situato col concorso dei comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto.
[4]Sono da riguardarsi come provincie e comuni che abbiano interesse alla conservazione ed al miglioramento dei porti, e che dai medesimi ritraggono beneficio, quelli i quali se ne servono per la esportazione dei loro prodotti agricoli ed industriali e la importazione delle derrate e di qualsivoglia altro prodotto per uso e consumo dei rispettivi abitanti.
[5]Le quote a carico di piu' provincie o di piu' comuni si ripartiranno in proporzione del beneficio che ognuno di essi ritrae dal porto per dirette relazioni commerciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della popolazione e della distanza dal medesimo e saranno fissate dal decreto Reale di cui all'art. 3 della presente legge.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva