Art. 24
Il fondo speciale potra' essere impegnato pel servizio di prestiti o come corrispettivo di concessioni riguardanti le opere alla cui esecuzione il fondo stesso e' destinato; ma non potra' mai essere adoperato per altri usi.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva