Ordinanza n. 892/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19r.d. 713/1904
- art. 24r.d. 713/1904
- art. 25r.d. 713/1904
- art. 18legge 3095/1885
- art. 4Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie. (085U3095)
- art. 7Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie. (085U3095)
- art. 8Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie. (085U3095)
- art. 91Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 91r.d. 974/1912
- art. 19Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie. (085U3095)
- art. 24Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie. (085U3095)
- art. 25Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie. (085U3095)
- art. 18r.d. 713/1904
- art. 11Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
usata come parametro
citata
- art. 11Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova. (036U0801)
- art. 18r.d. 974/1912
- art. 8Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova. (036U0801)
- art. 88d.P.R. 616/1977
- art. 7legge 2518/1884
- art. 126legge 2518/1884
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 e
segg. del r.d. 2 aprile 1885, n. 3095 (Testo unico di legge 16 luglio
1884, n. 2518 - serie III - con le disposizioni del titolo IV,
porti, spiaggie, fari della preesistente legge 20 marzo 1865 sui
lavori pubblici), degli artt. 19, 24 e 25 del regolamento approvato
con r.d. 26 settembre 1904 n. 713 (Regolamento per la esecuzione
della legge 2 aprile 1885 n. 3095, sui porti, spiaggie e fari) e
dell'art. 18 del citato regolamento come sostituito dal r.d. 12
luglio 1912, n. 974 (Modifiche all'art. 18 del Regolamento 26
settembre 1904 n. 713), dell'art. 91, lett. E n. 5 del T.U. della
legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del
testo unico della legge comunale e provinciale) dell'art. 11, primo
comma, lett. a), n. 2 del R.D. 16 gennaio 1936 n. 801 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la
costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e
per l'esercizio del porto di Genova) e del r.d. 31 ottobre 1941,
promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dal Tribunale di
Genova nel procedimento civile vertente tra Comune di Brescia e
Consorzio Autonomo del Porto di Genova iscritta al n. 1220 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 65- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione del Comune di Brescia e del
Consorzio Autonomo del porto di Genova nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso del procedimento promosso dal Comune di
Brescia di opposizione all'ingiunzione emessa nei suoi confronti dal
Consorzio autonomo del Porto di Genova, per il pagamento di una somma
a titolo di contributi dovuti per gli anni dal 1975 al 1978 ai sensi
del T.U. approvato con R.D. 2 aprile 1885 n. 3095 in materia di
porti, spiagge e fari, e del T.U. approvato con R.D. 16 gennaio 1936
n. 801 concernente la costituzione del predetto Consorzio, il
Tribunale di Genova con ordinanza dell'11 giugno 1984 ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 7, 8 e segg. del R.D. 2 aprile 1885 n.
3095, degli artt. 19, 24 e 25 del regolamento di esecuzione del
predetto regio decreto approvato con R.D. 26 settembre 1904 n. 713,
dell'art. 18 del medesimo regolamento come modificato dal R.D. 12
luglio 1912 n. 974, dell'art. 91 lett. E n. 5 del T.U. della legge
comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383,
dell'art. 11 n. 2 del T.U. approvato con R.D. 16 gennaio 1936 n. 801
e del R.D. 31 ottobre 1941 (numero ignoto), i quali impongono ai
Comuni e alle Province (individuati con decreti interministeriali ai
sensi degli artt. 8 e 3 del T.U. n. 3095 del 1885) di partecipare
alle spese per le opere marittime e portuali, in relazione alla
natura e alla rispettiva importanza ed utilità;
che, ad avviso del giudice rimettente, con l'attuazione
dell'ordinamento regionale (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 88
n. 1) sono residuate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti "le opere marittime relative ai porti di prima categoria
e di seconda categoria, prima classe", mentre quelle concernenti i
porti di seconda categoria, dalla seconda alla quarta classe, sono
state trasferite alle Regioni (art. 87), con la conseguenza che,
mentre per i porti ora di competenza regionale non sussiste più il
sistema di ripartizione delle spese come determinato dall'art. 7
della legge 16 luglio 1884 n. 2518 (riportato nell'art. 7 del T.U. n.
3095 del 1885), diverso essendo il finanziamento delle competenze
regionali (art. 126 del D.P.R. 616 del 1977), la predetta
ripartizione di spese tra Stato ed enti locali sopravvive invece per
le opere rimaste di competenza statale;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, dalle disposizioni
impugnate deriverebbe una disparità di trattamento, in violazione
dell'art. 3 Cost., tra Comuni che partecipano alle spese per le opere
portuali di competenza statale e altri Comuni non più soggetti a
tale obbligo relativamente ai porti di competenza regionale;
che le norme denunciate violerebbero altresì gli artt. 5 e 128
Cost. e quindi l'autonomia dei Comuni, assoggettandoli ad un rapporto
di ausiliarietà attraverso la imposizione dei contributi in parola,
e quindi accollando ad essi funzioni che esorbitano da quelle loro
proprie;
che si è costituito nel presente giudizio il Comune di Brescia,
concludendo per l'accoglimento delle questioni in considerazione
della irragionevole persistenza di un siffatto onere a carico dei
Comuni, pur a seguito della attuazione dell'ordinamento regionale,
per le spese relative ai soli porti di competenza statale in
violazione del principio di eguaglianza;
che si è costituito altresì il Consorzio autonomo per il Porto
di Genova, deducendo, con memoria tardiva, l'inammissibilità e
comunque l'infondatezza delle questioni, deduzioni queste che non
possono essere prese in esame in ragione della loro intempestività;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con
il patrocinio della Avvocatura Generale dello Stato, ponendo in
evidenza la razionalità della disciplina denunciata, che accolla
agli enti locali l'onere della contribuzione alle spese per le opere
del Porto di Genova, sia in ragione dell'interesse dei medesimi
all'attività del porto, sia in relazione alla loro qualità di
membri del Consorzio, e rilevando altresì che il criterio della
partecipazione di questi alla gestione di interessi che, se
trascendono la dimensione del territorio e della collettività
amministrata, non sono però ad essa estranei, è coerente con il
principio del beneficio economico che gli enti locali medesimi
ricavano dalle opere di competenza statale.
Considerato che deve essere dichiarata la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 19, 24 e 25 del r.d. 26 settembre 1904, n. 713 e 18 del citato
decreto, come sostituito dal r.d. 12 luglio 1912 n. 974, trattandosi
di norme non aventi forza di legge (ordinanze nn. 17 e 324 del
1985);
che, del pari, è manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale del r.d. 31 ottobre 1941 (numero ignoto),
non essendo stato dal giudice a quo sufficientemente individuato
l'atto normativo, sì che non è possibile dagli estremi indicati
individuarne la natura giuridica;
che, quanto al merito delle questioni relative alle altre norme
denunciate, non può in alcun modo ravvisarsi l'asserita violazione
dell'art. 3 Cost., perché, partendosi dal presupposto che si assume
nell'ordinanza di rimessione - secondo cui l'onere posto ai Comuni
di contribuire alle spese per le opere portuali sarebbe venuto meno
relativamente ai porti di seconda categoria delle classi successive
alla prima in seguito al trasferimento alle Regioni delle opere
rispettive - il mantenimento dell'onere per i porti di seconda
categoria, prima classe, è pienamente giustificato essendo
obbiettivamente diverse le situazioni cui ci si riferisce;
che, quindi, appare ragionevole che per i porti più importanti,
residuati alla competenza dello Stato, i Comuni continuino ad essere
chiamati a partecipare alle spese dei relativi Consorzi, di cui siamo
membri, in considerazione dei vantaggi innegabilmente più notevoli
che ai comuni predetti derivano dal traffico che si svolge nei porti
di maggior rilievo;
che non può nemmeno ravvisarsi il denunciato contrasto con gli
artt. 5 e 128 Cost., in quanto le autonomie locali ricevono
riconoscimenti nei limiti ed in base alle attribuzioni previste dalle
leggi dello Stato che ne determinano gli oneri economici, in un
sistema di finanza pubblica allargata nel quale i trasferimenti sono
disposti tenendo conto degli oneri gravanti sugli stessi enti locali;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 19, 24 e 25 del R.D. 26
settembre 1904 n. 713 ("Regolamento per la esecuzione della legge 2
aprile 1885, n. 3095, sui porti, spiagge e fari"), dell'art. 18 del
citato regolamento come sostituito dal R.D. 12 luglio 1912, n. 974, e
del r.d. 31 ottobre 1941, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5 e
128 Cost. con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 7, 8 e segg. del R.D. 2 aprile 1885 n.
3095 ("Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 (Serie III) con
le disposizioni del titolo IV porti spiagge fari della preesistente
l. 20 marzo 1865 sui lavori pubblici"), dell'art. 91, lett. E, n. 5,
del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 ("Testo unico della legge comunale e
provinciale"), dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2 del R.D. 16
gennaio 1936 n. 801 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per
l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova")
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., dal Tribunale
di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:892 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte