Art. 6
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]Quando ne siano provate l'esistenza e la susseguente perdita o distruzione, il risarcimento per le cose mobili, salvo il disposto dell'art. 7, corrisponde alla somma occorrente per riacquistarle al momento della liquidazione delle indennita', diminuita, non oltre il quarto, dell'eventuale deprezzamento per vetusta'. Pero' per gli oggetti destinati dal danneggiato ad usi personali o famigliari di lusso, il risarcimento, allorche' il valore cosi' determinato ecceda complessivamente pel singolo danneggiato lire duemila, gli sara' corrisposto soltanto per, la meta', pel quarto, pel decimo, pel ventesimo sulle ulteriori somme eccedenti rispettivamente lire duemila, lire diecimila, lire cinquantamila, lira centomila di valore.
[3]Nel caso che la prova anzidetta non sia raggiunta o il danneggiato rinunci a dare la prova del valore delle cose perdute o distrutte, il risarcimento, sara' determinato fino al 50 per cento del valore dell'immobile o porzione dell'immobile che le conteneva, valutato al prezzo corrente nel periodo post-bellico, quando siffatto valore non superi lire diecimila e fino al 40 ed al 30 per cento delle somme ulteriori eccedenti rispettivamente lire diecimila e lire cinquantamila. Quando pero' si tratti di attrezzi, di strumenti di lavoro, di macchine, di bestiame, di derrate o merci, il risarcimento potra' per le prime lire venticinquemila essere commisurato fino all'intero valore dell'immobile o porzione dell'immobile.
[4]Nel caso di perdita o distruzione parziale delle cose mobili o di loro deterioramento; sara' tenuto conto, nel determinare il risarcimento, del loro valore residuo al momento della liquidazione dell'indennita'.
[5]Lo Stato avra' sempre facolta' di attribuire, in luogo delle indennita', macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva