Art. 27
[1]Il concorso dello Stato e delle provincie nelle spese per le nuove opere straordinarie accennate dall'articolo 22 della presente legge, sara' obbligatorio soltanto per quelle delle quali il Ministero dei lavori pubblici abbia riconosciuto la necessita' o la utilita'.
[2]Nondimeno il comune, o i comuni interessati avranno facolta' di far eseguire a loro cura anche le altre opere, servendosi delle entrate indicate ai paragrafi a, b, e, f, e di quelle del paragrafo d, purche' le provincie siano disposte ad accordare il loro concorso.
[3]Anche quando lo Stato non concorra nella spesa, i progetti esecutivi dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva