Art. 29
[1]Entro un triennio dalla pubblicazione della presente legge, sulla proposta del comune piu' interessato, ed in mancanza, anche di ufficio, il prefetto della provincia, uditi i comuni che intende obbligare al concorso ed il parere della Intendenza di finanza, dell'ufficio del Genio civile, nonche' la Deputazione provinciale, provvedera' con decreto motivato, seguendo le norme stabilite dal quarto paragrafo dell'art. 8 alla designazione dei comuni interessati ed alla determinazione delle rispettive quote di concorso per ciascun porto o spiaggia.
[2]Ancorche' vi sia interesse di comuni appartenenti a diverse provincie, provvedera' per tutti il prefetto della provincia in cui trovasi il porto, udito in tal caso il parere delle Deputazioni provinciali delle diverse provincie a cui appartengono i comuni.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva