Art. 35

Staranno a carico interamente dello Stato quelle di tali spese che sono esclusivamente necessarie a far conoscere la posizione e l'entrata dei porti della prima categoria; lo saranno ugualmente quelle per i fari di scoperta o di largo, e per il segnalamento di secche o punti pericolosi lungo le coste od in alto mare.

Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art35 · fonte su Normattiva