Art. 35
Staranno a carico interamente dello Stato quelle di tali spese che sono esclusivamente necessarie a far conoscere la posizione e l'entrata dei porti della prima categoria; lo saranno ugualmente quelle per i fari di scoperta o di largo, e per il segnalamento di secche o punti pericolosi lungo le coste od in alto mare.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva