Art. 40

[1]Sara' presentata ogni anno al Parlamento una relazione sul servizio de' porti.

[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Roma, addi' 2 aprile 1885.

[4]UMBERTO.

[5]Genala.

[6]Visto, Il Guardasigilli: Pessina.

Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art40 · fonte su Normattiva