Art. 40
[1]Sara' presentata ogni anno al Parlamento una relazione sul servizio de' porti.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Roma, addi' 2 aprile 1885.
[4]UMBERTO.
[5]Genala.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Pessina.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva