Art. 6
[1]Pei porti e le spiaggie di prima categoria le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio e quelle per la difesa militare e la sicurezza dello Stato sono a carico esclusivo dello Stato.
[2]Occorrendovi lavori interessanti il commercio, la competenza delle spese si regolera' come pei porti cui potra' quello scalo essere assimilato.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva