Art. 6

[1]Pei porti e le spiaggie di prima categoria le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio e quelle per la difesa militare e la sicurezza dello Stato sono a carico esclusivo dello Stato.

[2]Occorrendovi lavori interessanti il commercio, la competenza delle spese si regolera' come pei porti cui potra' quello scalo essere assimilato.

Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art6 · fonte su Normattiva