Art. 94
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[1]Testo unico, articolo 188, 2ª parte, art. 70 legge 30 dicembre 1888 e regio decreto 2 dicembre 1866, n. 3352.
[2]Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento o distretto.
[3]Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di piu' mandamenti o comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che la compongono.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva