Art. 124
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[1]Per la elezione del sindaco da farsi dai Consigli comunali saranno osservate le norme seguenti:
[2]Quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.
[3]L'elezione non e' valida se non e' fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta di voti.
[4]Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed e' proclamato sindaco quello cha ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
[5]Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione e' rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procedera' a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio, ed e' proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.
[6]Se dopo due convocazioni non si e' ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.
[7]La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco e' presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta comunale e' in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 20 agosto 1896 · versione 0 su Normattiva