Art. 124
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[1]((Per la elezione del sindaco saranno osservate le norme seguenti:
[2]Quando per le elezioni non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno non piu' tardi della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.
[3]L'elezione non e' valida se non e' fatta coll'intervento di due terzi dei Consiglieri, assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta di voti.
[4]Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed e' proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
[5]Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione e' rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procedera' a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed e' proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.
[6]Se dopo due convocazioni non si e' ottenuta la presenza del numero dei Consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.
[7]La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco, e' presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta comunale e' in funzioni, altrimenti dal Consigliere anziano.
[8]Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco sara', a cura dalla Giunta comunale, trasmesso al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto entro dieci giorni dalla sua data.
[9]Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti nell'articolo 127 della presente legge.
[10]Contro il decreto del prefetto puo' il Consiglio comunale, o l'eletto, ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale previo il parere del Consiglio di Stato)).
Testo vigente dal 20 agosto 1896 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva