Art. 127
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[1]Ogni consigliere puo' essere nominato sindaco, ad eccezione:
[2]di chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo aver reso il conto;
[3]del ministro di un culto;
[4]di colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 20 agosto 1896 · versione 0 su Normattiva