Art. 127
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[2]chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo di aver reso il conto;
[3]il ministro di un culto;
[4]colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;
[5]chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o servizi comunali o, in qualunque modo, di fideiussore;
[6]chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno o della detenzione non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione a termini di legge)).
Testo vigente dal 20 agosto 1896 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva