Art. 164
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[1]La deliberazione diventa esecutiva se e' rimandata col visto del prefetto o se il decreto di sospensione non e' pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine e' di un mese per i bilanci o per i conti consuntivi.
[2]Sono pero' immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi e' evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.
[3]Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalita' di cui all'art. 162.
[4]L'annullamento non potra' essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che all'art. 161.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 febbraio 1889 · versione 0 su Normattiva