Art. 164
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[1]La deliberazione diventa esecutiva se e' rimandata col visto del prefetto o se il decreto di sospensione non e' pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine e' di un mese per i bilanci o per i conti consuntivi.
[2]Sono pero' immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi e' evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.
[3]Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalita' di cui all'art. 162.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Errata-Corrige in G.U. 27/02/1889, n. 50
1L'Errata-Corrige in G.U. 27/02/1889, n. 50 ha disposto che "Nel testo unico della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 11 di questo mese, per errore tipografico [...] nell'articolo 164 furono omesse la parola sottoprefetto e la disgiuntiva o".
Testo vigente dal 27 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva