Art. 19
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[1]Per essere elettore e' richiesto il concorso delle seguenti condizioni:
[2]1. di aver compiuto il 21° anno di eta';
[3]2. di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno;
[4]3. di sapere leggere e scrivere;
[5]4. di avere uno degli altri, requisiti determinati negli articoli seguenti.
[6]Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalita'.
[7]Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva