Art. 19

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[1]Per essere elettore e' richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

[2]1. di aver compiuto il 21° anno di eta';

[3]2. di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno;

[4]3. di sapere leggere e scrivere;

[5]4. di avere uno degli altri, requisiti determinati negli articoli seguenti.

[6]Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalita'.

[7]Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art19 · fonte su Normattiva