Art. 19
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[1]Per essere elettore e' richiesto il concorso delle seguenti condizioni:
[2]1. di aver compiuto il 21° anno di eta';
[3]2. di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno;
[4]3. di sapere leggere e scrivere;
[5]4. di avere uno degli altri, requisiti determinati negli articoli seguenti.
[6]Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalita'.
[7]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 LUGLIO 1894, N. 286)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva