Art. 21
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[1]Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 19, coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino L. 5 per tasse comunali di famiglia, di fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.
[2]Sono parimenti elettori:
[3]1. coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di L. 15;
[4]2. coloro che pagano per la loro casa di abitazione o per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:
[5]nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di L. 20;
[6]in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di L. 50;
[7]in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di L. 100;
[8]in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di L. 130;
[9]in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di L. 160;
[10]in quelli superiori a 150,000 abitanti, di L. 200.
[11]I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva