Art. 21
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[1]Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 19, coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino L. 5 per tasse comunali di famiglia, di fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.
[2]Sono parimenti elettori:
[3]1. coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di L. 15;
[4]2. coloro che pagano per la loro casa di abitazione o per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:
[5]nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di L. 20;
[6]in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di L. 50;
[7]in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di L. 100;
[8]in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di L. 130;
[9]in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di L. 160;
[10]in quelli superiori a 150,000 abitanti, di L. 200.
[11]I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.
[12]((La contribuzione proveniente da tasse comunali deve essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva