Art. 26

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La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da societa' commerciali in nome collettivo, sara' nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art26 · fonte su Normattiva