Art. 26
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La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da societa' commerciali in nome collettivo, sara' nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva