Art. 26
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((La contribuzione pagata pro indiviso da' diritto all'elettorato quando provenga dalla qualita' di erede o da altro titolo attributivo di proprieta' e superi le lire cinque di contribuzione per ogni censito)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva