Art. 32
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →
Le liste elettorali sono permanenti: esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformita' delle disposizioni seguenti.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva