Art. 32

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[1]((Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternita' di tutti gli elettori del comune con le indicazioni di cui all'art. 35.

[2]Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 28)).

Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art32 · fonte su Normattiva