Art. 40
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[1]Non piu' tardi del primo giorno di febbraio, la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste, a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 febbraio. Durante questo tempo un'esemplare delle liste deve tenersi affisso all'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.
[2]La Giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva