Art. 40
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((Trascorso il termine di cui all'art. 34, la Commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di tre elenchi separati, per la revisione delle liste)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva