Art. 42
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →
La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta inscrizione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego indicandogliene i motivi, non piu' tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva