Art. 42
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[1]((La Commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei comuni dove e' composta di cinque membri, e di cinque negli altri.
[2]Di tutte le sue operazioni la Commissione redige processi verbali sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei commissari favorevoli e contrari, e accennate le ragioni del dissenso)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva