Art. 46
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[1]Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellato dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.
[2]Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'art. ((42)), sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.
Testo vigente dal 27 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 1 su Normattiva