Art. 46
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((La Commissione che ha proposta la cancellazione di un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso od al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi non piu' tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.
[2]Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 47, 51 o 55, sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva