Art. 49

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[1]Spirato il termine di cui al precedente articolo, e non piu' tardi del 5 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'articolo 39, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d'appello devono essere trasmessi al presidente della Giunta provinciale amministrativa.

[2]L'altro esemplare della lista e' conservato nella segreteria del comune.

[3]Il presidente della Giunta provinciale amministrativa entro tre giorni da quello in cui gli e' pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

[4]Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Giunta provinciale amministrativa.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art49 · fonte su Normattiva