Art. 49
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[1]((Spirato il termine in cui al precedente articolo 43, e non piu' tardi del 15 marzo, il presidente della Commissione elettorale del comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della provincia:
[2]1.° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;
[3]2.° la lista definitiva completa dell'anno precedente;
[4]3.° l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 28;
[5]4.° i tre elenchi di cui all'art. 41, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorche' non vi siano stati reclami;
[6]5.° i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.
[7]L'altro esemplare della lista e degli elenchi e' conservato nella segreteria del comune.
[8]Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.
[9]Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva